Art. 3 
 
 
    L'art. 13, comma 4, del decreto interdirigenziale n.  16  del  25
luglio 2018 e' cosi' sostituito: 
    «4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate: 
      per il settore d'impiego "CEMM anfibi" nell'allegato D; 
      per i settori d'impiego "CEMM  incursori"  e  "CEMM  palombari"
nell'allegato E; 
      per i settori d'impiego "CEMM  sommergibilisti"  e  "Componente
aeromobili" nell'allegato F. 
    In tali allegati sono anche stabilite le  condizioni  per  essere
giudicati idonei, le  modalita'  di  svolgimento  degli  esercizi,  i
punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance
dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere  in  caso
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    Ai candidati idonei sara'  attribuito  un  punteggio  complessivo
calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E  e  F,  che
concorrera' alla formazione delle relative graduatorie di  merito  di
cui all'art. 15. I giudizi, che saranno comunicati  per  iscritto  ai
candidati a cura della commissione di cui  al  comma  1,  lettera  d)
dell'Allegato B, sono definitivi. 
    In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati  saranno  giudicati  inidonei  per  il  richiesto   settore
d'impiego e saranno esclusi dall'iter selettivo delle Forze  speciali
e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il
settore d'impiego "CEMM navale e CP".».