Art. 3 L'art. 13, comma 4, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 e' cosi' sostituito: «4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate: per il settore d'impiego "CEMM anfibi" nell'allegato D; per i settori d'impiego "CEMM incursori" e "CEMM palombari" nell'allegato E; per i settori d'impiego "CEMM sommergibilisti" e "Componente aeromobili" nell'allegato F. In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere giudicati idonei, le modalita' di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Ai candidati idonei sara' attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E e F, che concorrera' alla formazione delle relative graduatorie di merito di cui all'art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell'Allegato B, sono definitivi. In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore d'impiego e saranno esclusi dall'iter selettivo delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il settore d'impiego "CEMM navale e CP".».