Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 4, comma  1-quinquies,  del  decreto-legge,
sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente  decreto
i candidati in possesso dei seguenti titoli: 
      a) titolo di abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole  con
lingua d'insegnamento slovena conseguito presso i corsi di laurea  in
scienze  della  formazione  primaria  o  analogo  titolo   conseguito
all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,
purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel
corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011-2017/2018), presso
le istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento  slovena
ovvero con insegnamento bilingue sloveno-italiano del  Friuli-Venezia
Giulia almeno due annualita' di  servizio  specifico  rispettivamente
sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su
posto comune che di sostegno. Il  servizio  a  tempo  determinato  e'
valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio  1999,
n. 124; 
      b) diploma magistrale con  valore  di  abilitazione  e  diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti
magistrali con lingua d'insegnamento  slovena  o  analogo  titolo  di
abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai  sensi
della  normativa  vigente,   conseguiti,   comunque,   entro   l'anno
scolastico 2001/2002, purche' i  docenti  in  possesso  dei  predetti
titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi  otto  anni  scolastici
(2010/2011-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali  con
lingua  d'insegnamento  slovena  ovvero  con  insegnamento   bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia almeno due  annualita'  di
servizio specifico,  rispettivamente  sulla  scuola  dell'infanzia  o
primaria,  anche  non  continuative,  sia  su  posto  comune  che  di
sostegno. Il servizio  a  tempo  determinato  e'  valutato  ai  sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
      c) per le procedure per i  posti  di  sostegno  su  infanzia  e
primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere  a)
e  b),  e'  richiesto  il  possesso   dello   specifico   titolo   di
specializzazione sul sostegno conseguito  ai  sensi  della  normativa
vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 
    2. Sono ammessi con riserva  coloro  che,  avendo  conseguito  il
titolo abilitante o  la  specializzazione  sul  sostegno  all'estero,
abbiano comunque presentato la  relativa  domanda  di  riconoscimento
alla  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici   e   la
valutazione del sistema nazionale di  istruzione  ovvero  all'Ufficio
speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma
1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, entro la data termine  per  la
presentazione delle istanze  per  la  partecipazione  alla  procedura
concorsuale. 
    3. Sono, altresi', ammessi con riserva alla procedura concorsuale
per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo  di
specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito  di  percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo  2017,  n.  141,  come  modificato  dal
decreto 13 aprile 2017, n. 226. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi, l'Ufficio speciale per l'istruzione  in  lingua
slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001,  n.
38, dispone l'esclusione dei candidati  in  qualsiasi  momento  della
procedura concorsuale. 
    5. Ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza  parlata  e
scritta della lingua slovena, commisurata al livello di  madrelingua,
come prescritto dall'art. 425, comma 2  del  decreto  legislativo  16
aprile  1994,  n.  297  e  dall'art.  6  del  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 ottobre 2015,  n.
809.