Art. 9 Nomina e vincolo di permanenza La persona utilmente classificata dovra' comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbia gia' provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e' indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. La Banca d'Italia procede all'assunzione della persona utilmente classificata che non abbia tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto e sia in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione (cfr. art. 1). La persona classificata in posizione utile all'assunzione e' nominata in prova come assistente - profilo tecnico. Al termine del periodo di prova, della durata di sei mesi, se riconosciuta idonea consegue la conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova; nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. La persona nominata deve prendere servizio entro il termine comunicatole; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinuncia espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prende servizio entro il termine, decade dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia. Non sara' consentito presentare domanda di trasferimento prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza a Roma, nel Servizio banconote; successivamente, la mobilita' sara' a domanda, come stabilito dal vigente Regolamento del personale.