Art. 9 Prove di esame 1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegata Tabella B. 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova (art. 12, comma 1, regolamento). 4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (allegato «A» regolamento). 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (art. 12, comma 9 e 10, regolamento).