Art. 9 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi,  nel  luogo,  giorno  e  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla  visita  medica  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. Gli stessi  sono  tenuti  a  presentarsi
muniti di un valido documento  di  identificazione  e  fotocopia  del
medesimo. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione composta ai sensi dell'art. 106,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443  anche  da  medici  del  servizio
sanitario nazionale operanti presso  strutture  del  Ministero  della
giustizia, ovvero  individuabili  secondo  le  modalita'  di  cui  al
all'art. 120, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono  sottoposti  ad  esame  clinico  generale  e  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica, ai sensi dell'art. 107, comma  3,  decreto  legislativo  30
ottobre 1992, n. 443. 
    7. La commissione  medica  di  seconda  istanza  e'  composta  in
conformita' a quarto previsto dall'art.  107,  comma  4,  del  citato
decreto legislativo n. 443/1992 ovvero da dirigenti medici  superiori
e dirigenti medici individuabili secondo le modalita' di cui all'art.
120, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto del direttore generale del personale e delle risorse.