Art. 14 Assunzione in servizio 1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni ed, in particolare, dall'art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nei profili indicati all'art. 1 nel personale del Ministero della giustizia, area funzionale terza, fascia economica F1. 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra' instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno ai sensi dell'art. 1 del presente bando, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito di cui all'art. 11. 4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non siano stati gia' nominati vincitori per effetto della previsione di cui all'art. 1, comma 3.