Art. 3 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui  all'art.  2  del  decreto
interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della
commissione esaminatrice. 
    2. Per l'espletamento della fase preselettiva  e  selettiva,  sia
scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze
della commissione esaminatrice, si avvarra' di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova preselettiva, secondo la disciplina  dell'art.  6,
ai  fini  dell'ammissione  alla  prova  scritta,  comune  ai  profili
professionali  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  che   la
Commissione RIPAM si  riserva  di  svolgere  qualora  il  numero  dei
candidati  che  abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione   al
concorso sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a
concorso; 
      b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i profili professionali di cui al precedente art.  1,
comma 1,  riservata  ai  candidati  che  avranno  superato  la  prova
preselettiva di cui alla precedente lettera a); 
      c) una prova orale, secondo  la  disciplina  dell'art.  8,  per
ciascuno dei profili professionali di cui al precedente art. 1, comma
1 che dovra' essere sostenuta dai candidati che avranno  superato  la
prova scritta di cui alla precedente lettera b). 
    4. La valutazione dei titoli verra' effettuata, con le  modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito  dell'espletamento  della  prova
orale, in esclusivo riferimento ai candidati  risultati  idonei  alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni  degli  stessi,  rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.  La
commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a  concorso,
redigera', la graduatoria definitiva di merito  sommando  i  punteggi
conseguiti nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e  nella
prova orale. I primi classificati nelle due graduatorie di merito, in
numero pari ai posti disponibili,  tenuto  conto  delle  riserve  dei
posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori  e  assegnati  al
Ministero della giustizia.