Art. 5 Commissione esaminatrice e sottocommissioni 1. La Commissione RIPAM nomina una commissione esaminatrice competente per tutti i profili di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 9. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche. 2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento delle prove orali. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.