Art. 8 
 
     Modalita' di ripartizione dei punteggi delle singole prove 
 
    Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che  abbiano
riportato in ogni prova  scritta  una  votazione  di  almeno  ventuno
trentesimi (21/30). 
    Il voto  riportato  nelle  prove  scritte  verra'  reso  noto  ai
candidati attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web
istituzionale         di         ateneo          alla          pagina
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazion
e-trasparente/articolo1071.htm  la  cui  sara'   possibile   accedere
utilizzando una password dedicata che verra' fornita in sede di esame
ai partecipanti alle due prove scritte. 
    Anche la prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
ottenuto  una  votazione  di  almeno  ventuno  trentesimi  (21/30)  o
equivalenti. 
    La votazione complessiva e' determinata dalla somma: 
      a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte; 
      b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli; 
      c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.