Art. 2 
 
                             Ricusazione 
 
    Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile  1995,  n.  120,
convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali  istanze  di
ricusazione di uno o piu' componenti delle  commissioni  giudicatrici
da parte dei candidati devono essere proposte al Rettore nel  termine
perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami».  Decorso  tale
termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione  non  sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
    Il rigetto dell'istanza di ricusazione non  puo'  essere  dedotto
come causa di successiva ricusazione. 
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono  sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice. 
    Il presente decreto verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
all'albo  on-line  d'Ateneo   e   comunicato   al   Dipartimento   di
agricoltura, ambiente e alimentazione di questo Ateneo. 
      Catania, 9 dicembre 2019 
 
                                                        p. Il rettore 
                                                              Patane'