Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a. stato di disabilita' ai sensi dell'art. 1, comma I, legge 12
marzo 1999, n. 68; 
      b. laurea in Data Science, ovvero il possesso di uno dei titoli
afferenti alle seguenti classi di laurea: 
        laurea magistrale in LM-17 - Fisica; 
        laurea magistrale in LM-18 - Informatica; 
        laurea magistrale in LM-32 - Ingegneria informatica; 
        laurea magistrale in LM-40 - Matematica; 
        laurea magistrale in LM-43 - Metodologie Informatiche per  le
discipline umanistiche; 
        laurea magistrale in LM-44 -  Modellistica  matematico-fisica
per l'ingegneria; 
      laurea magistrale in LM-66 - Sicurezza informatica; 
        laurea magistrale in LM-82 - Scienze statistiche; 
        laurea magistrale in LM-83 - Scienze statistiche attuariali e
finanziarie; 
        laurea magistrale  in  LM-91  -  Tecniche  e  metodi  per  la
societa' dell'informazione; 
        laurea   magistrale   in    LM-27    -    Ingegneria    delle
telecomunicazioni; 
        laurea magistrale in LM-29 - Ingegneria elettronica; 
        laurea magistrale in LM-31 - Ingegneria gestionale; 
        laurea di 1° livello in L-08 - Ingegneria dell'informazione; 
        laurea di 1° livello in L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; 
        laurea  di  1°  livello  in  L-31  -  Scienze  e   tecnologie
informatiche; 
        laurea di 1° livello in L-35 - Scienze matematiche; 
        laurea di 1° livello in L-41 - Statistica; 
        diploma di laurea  del  vecchio  ordinamento  (previgente  al
decreto ministeriale 509 del 1999) equiparato alle nuove classi delle
lauree  specialistiche  (decreto  ministeriale  509   del   1999)   e
magistrali (decreto ministeriale 270 del  2004)  secondo  il  decreto
interministeriale  del  9  luglio  2009  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233. 
        I  candidati  in  possesso  dei  suddetti  titoli  di  studio
rilasciati  da  un  Paese  dell'Unione  europea,   sono   ammessi   a
partecipare ove gli stessi siano stati  equiparati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  38,  comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      c.  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   stati   membri
dell'Unione europea; 
      d. godimento dei diritti civili e politici; 
      e. non aver riportato condanne penali e non  aver  procedimenti
penali in corso per reati che impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con
Pubblicmhe amministrazioni; 
      f. buona conoscenza della lingua italiana per  i  candidati  di
cittadinanza non italiana; 
      g. idoneita' fisica al servizio continuativo ed  incondizionato
all'impiego al quale la selezione si riferisce compatibilmente con la
minorazione sofferta; 
      h. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente,   insufficiente
rendimento ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai
sensi della  vigente  normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque,  con
mezzi  fraudolenti  ovvero  per  aver   sottoscritto   il   contratto
individuale di lavoro a  seguito  della  presentazione  di  documenti
falsi. 
      i. non essere stati dichiarati decaduti  ovvero  licenziati  da
una pubblica amministrazione ai sensi della  vigente  normativa,  per
aver conseguito  il  relativo  impiego  a  seguito  dell'utilizzo  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabile  o,  comunque,
con mezzi fraudolenti e non  essere  stati  interdetti  dai  pubblici
uffici a seguito di sentenza passata in giudicato. 
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3, pena l'esclusione. 
    3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove  concorsuali
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    L'amministrazione   si   riserva    di    provvedere    d'ufficio
all'accertamento dei medesimi requisiti.