Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  e  in  una  prova
orale. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove. 
    3. Solo per i cittadini stranieri, la prova orale sara' preceduta
da un colloquio per la verifica  del  possesso  del  requisito  della
conoscenza della lingua italiana. 
    4. L'avviso relativo alla data, al luogo  ed  alle  modalita'  di
svolgimento delle prove scritte,  che  si  terranno  a  Roma,  verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi  ed
esami»,  nonche'  nell'apposita  sezione   del   sito   istituzionale
dell'ANPAL   (www.anpal.gov.it),   almeno   quindici   giorni   prima
dell'inizio delle prove medesime. 
    5. I candidati sono  tenuti  a  presentarsi  alle  prove  scritte
muniti di documento di  riconoscimento  in  corso  di  validita'.  La
mancata presentazione,  a  qualunque  titolo  ed  a  qualsiasi  causa
dovuta, nel giorno,  ora  e  sede  stabiliti  per  le  prove  scritte
comportera' l'esclusione dalla selezione. 
    6. Le due prove scritte, di cui almeno  una  teorico-pratica,  la
cui durata e' stabilita dalla commissione esaminatrice, riguardano le
seguenti aree di conoscenza: 
      a) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze
fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big  Data),  con
particolare   riferimento   agli   strumenti    software    necessari
all'elaborazione; 
      b)  analisi  e  progettazione  di   sistemi   informatici   con
particolare riferimento a sistemi distribuiti, sistemi di Data Mining
e Business Intelligence, sistemi web; 
      c) tecniche statistiche a supporto del Data Science; 
      d) cybersecurity con particolare riferimento alla  sicurezza  e
protezione dei dati; 
      e) architetture di reti e  dei  sistemi  di  comunicazione  con
particolare riferimento al cloud computing e alle connesse  tematiche
di sicurezza; 
      g) principali linguaggi di programmazione, sistemi operativi  e
networking; 
      h) metodologie e strumenti di Project e Quality Management  dei
progetti ICT; 
      j) tecniche e metodi di dematerializzazione e  digitalizzazione
dei processi di business. 
    7. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha  riportato  in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30. 
    8. La prova orale verte, oltre che sulle  materie  oggetto  delle
due prove scritte, anche su: 
      a) ordinamento dell'ANPAL; 
      b) elementi di diritto pubblico e amministrativo; 
      c)  norme  in  materia  di  amministrazione  digitale   (Codice
dell'amministrazione   digitale   e   agenda   digitale    italiana),
e-government e dematerializzazione; 
      d) conoscenza degli aspetti di contrattualistica pubblica,  con
particolare riferimento alla contrattualistica per l'ICT; 
      e)  elementi  di  disciplina  del  rapporto  di   lavoro   alle
dipendenze della pubblica amministrazione; 
      f) lingua inglese. 
    9. Al fine di valutare la conoscenza,  da  parte  del  candidato,
della lingua inglese ad un livello avanzato, e' prevista la  lettura,
la traduzione di testi e la conversazione. 
    10. La prova orale si intende superata se i  candidati  ottengono
la votazione di almeno 21/30. 
    11. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei  voti
conseguiti nelle prove  scritte  e  della  votazione  conseguita  nel
colloquio. 
    12. Per l'espletamento delle prove  scritte  il  concorrente  non
puo' disporre  di  telefoni  cellulari,  palmari,  libri,  periodici,
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun  tipo  ne'  puo'
portare borse  contenenti  pubblicazioni  di  qualsiasi  genere,  che
devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio  delle  prove
al personale di sorveglianza, il  quale  provvede  a  restituirli  al
termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 
    13. I candidati possono consultare  soltanto  i  dizionari  ed  i
testi  di  legge  non  commentati  e  autorizzati  dalla  commissione
esaminatrice. 
    14. Durante lo svolgimento delle prove i  candidati  non  possono
comunicare tra loro,  pena  l'immediata  espulsione  dall'aula  degli
esami. 
    15. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto
riportato nelle due prove scritte nonche'  la  data  e  il  luogo  di
svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di quello in cui
dovra' sostenerlo. L'elenco dei  candidati  ammessi  a  sostenere  le
prove orali sara' pubblicato nell'apposita sezione del sito  internet
dell'ANPAL (www.anpal.gov.it).