Art. 9 
 
                  Assunzione a tempo indeterminato 
 
    1. In caso di esito positivo del tirocinio di cui all'art. 1  del
presente bando, prima di procedere alla  stipulazione  del  contratto
individuale di lavoro, l'Amministrazione potra' acquisire  d'ufficio,
ai sensi dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  le  informazioni  oggetto  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati   nella    domanda    di
partecipazione, nonche' i dati e i documenti richiesti  dall'art.  3.
Laddove si dovessero  riscontrare  informazioni  difformi  da  quelle
presentate e dichiarate dai candidati, non si procedera', salva  ogni
diversa iniziativa dovuta  per  legge,  alla  stipula  del  contratto
individuale di lavoro. 
    2. Ai candidati vincitori sara', inoltre, richiesto  di  produrre
la  relazione  conclusiva  sulle  residue  capacita'  lavorative   in
relazione alle mansioni, rilasciata dalla commissione medica prevista
dall'art. 4, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  integrata  dal
medico INPS ai sensi dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    3. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si
presentino nel giorno fissato per la stipula del  contratto,  sebbene
regolarmente invitati, gli stessi  saranno  dichiarati  decaduti  con
comunicazione formale da parte dell'amministrazione. 
    4. I vincitori della selezione immessi in servizio sono  soggetti
ad un  periodo  di  prova  conforme  alle  disposizioni  contrattuali
collettive  vigenti.  Dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto
decorrono   gli   effetti    giuridici    ed    economici    connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro.