Art. 9 Assunzione a tempo indeterminato 1. In caso di esito positivo del tirocinio di cui all'art. 1 del presente bando, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, l'Amministrazione potra' acquisire d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni rilasciate dai candidati nella domanda di partecipazione, nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 3. Laddove si dovessero riscontrare informazioni difformi da quelle presentate e dichiarate dai candidati, non si procedera', salva ogni diversa iniziativa dovuta per legge, alla stipula del contratto individuale di lavoro. 2. Ai candidati vincitori sara', inoltre, richiesto di produrre la relazione conclusiva sulle residue capacita' lavorative in relazione alle mansioni, rilasciata dalla commissione medica prevista dall'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata dal medico INPS ai sensi dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene regolarmente invitati, gli stessi saranno dichiarati decaduti con comunicazione formale da parte dell'amministrazione. 4. I vincitori della selezione immessi in servizio sono soggetti ad un periodo di prova conforme alle disposizioni contrattuali collettive vigenti. Dalla data di sottoscrizione del contratto decorrono gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.