Art. 3 
 
 
          Presentazione della domanda - Termini e modalita' 
 
 
    1. La domanda di  ammissione  al  concorso  (vedi  fac-simile  in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358) e diretta al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli
affari di giustizia - Direzione generale  della  giustizia  civile  -
ufficio III, deve essere presentata al Procuratore  della  Repubblica
presso il Tribunale  nella  cui  giurisdizione  risiede  l'aspirante,
entro  le  ore  di  ufficio  e  nel  termine  perentorio  di   giorni
quarantacinque  dalla  pubblicazione  del  presente   decreto   nella
Gazzetta Ufficiale. 
    2. La domanda si considera  prodotta  in  tempo  utile  anche  se
spedita  al  suddetto  Procuratore  della  Repubblica  a   mezzo   di
raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine  sopra
stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data  dell'ufficio  postale
accettante. 
    3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
      a) le proprie precise generalita'  (prima  il  cognome  poi  il
nome) con  l'esatta  indicazione  della  residenza  e  del  luogo  di
domicilio, valido a tutti gli effetti per le comunicazioni; le  donne
coniugate devono indicare il cognome  di  nascita,  il  proprio  nome
prima del cognome del coniuge; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro  Stato
membro dell'Unione europea ; 
      d) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalla  lista
medesima; 
      e) le eventuali condanne penali riportate; 
      f) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione  o  di
inabilitazione pronunciate nei propri confronti; 
      g) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o  della
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate
da una universita'  italiana  con  l'esatta  menzione  della  data  e
dell'universita' in cui venne conseguito oppure  il  possesso  di  un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n.148; 
      h) il compimento entro il termine utile  per  la  presentazione
della domanda di  ammissione  al  concorso,  della  pratica  notarile
prescritta, con l'indicazione del relativo periodo  e  del  consiglio
notarile  nella  cui  circoscrizione  la  pratica  stessa  e'   stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile ridotta  ovvero  il  conseguimento  della  idoneita'  in  un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi; 
      i)  l'esclusione   di   difetti   che   importino   inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili; 
      l) se, nel caso in cui siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  di  essere  assistiti  durante  le  prove   scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali  richieste  sono  da  documentare  allegando  alla  domanda   di
partecipazione  apposita  certificazione  rilasciata  da   competente
struttura sanitaria; 
      m) il possesso di eventuali titoli di preferenza  di  cui  all'
art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487. 
    4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare: 
      a) quietanza comprovante l'effettuato  versamento  della  tassa
erariale di € 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma,  del  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre  1990,  per
ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale  adeguamento
della tassa di ammissione agli  esami  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni, di cui  all'art.  4  della  legge  8
dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sara'  effettuato  presso  un
concessionario del servizio di riscossione dei tributi,  un  istituto
di credito ovvero presso le Poste  Italiane  S.p.a.,  secondo  quanto
previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  237,  con
le modalita' di versamento previste dal decreto  dirigenziale  del  9
dicembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale , Suppl.  Ord.  n.  293  del  17
dicembre 1997 - Serie generale) e dalla circolare del Ministero delle
finanze - Dipartimento delle entrate  -  Direzione  centrale  per  la
riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale, n.  3
del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo «729T».  Allo  scopo
si precisa che per «Codice Ufficio» si  intende  quello  dell'Ufficio
delle Entrate relativo  al  domicilio  fiscale  del  candidato.  Sono
esenti dal pagamento di  questa  tassa  coloro  che  siano  risultati
idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio; 
      b) quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento  presso  un
archivio notarile della  somma  di  € 1,55,  stabilita  dall'art.  1,
ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970,  n.  358,  di
cui € 0,52 per tassa di concorso ed € 1,03 per contributo alle  spese
di concorso. 
    5. I candidati residenti all'estero hanno facolta' di  presentare
o far pervenire la domanda con le  quietanze,  al  Procuratore  della
Repubblica presso il Tribunale di Roma. 
    6. La sottoscrizione in calce alla domanda  puo'  essere  apposta
dal candidato in presenza del dipendente addetto alla  ricezione,  ai
sensi dell'art.  38,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. Nell'ipotesi di  spedizione  per  posta  o  di  sottoscrizione
apposta non in presenza del dipendente  addetto  alla  ricezione,  la
sottoscrizione in calce alla domanda deve essere  autenticata  da  un
notaio  o  dal   segretario   comunale   del   luogo   di   residenza
dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto  del
capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. 
    8. Ogni  cambiamento  di  indirizzo  deve  essere  comunicato  al
Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia -
Direzione generale della giustizia civile - ufficio III, con  lettera
raccomandata. 
    9. La comunicazione produce  effetto  dal  momento  in  cui  essa
perviene al suddetto Ufficio. 
    10. I candidati che si trovino all'estero possono  assolvere  gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai  sensi
dell'art. 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  5
gennaio 1967, n. 200. 
    11. L'amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni   dipendente   da   inesatte
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.