Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari o che non contengano tutte le indicazioni richieste. 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso di uno o piu' tra i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 del presente bando. 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia, puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata all'interessato con provvedimento motivato.