Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Non saranno ritenute valide le domande di  partecipazione  che
risultino incomplete o irregolari  o  che  non  contengano  tutte  le
indicazioni richieste. 
    2. Sono esclusi  dal  concorso  i  candidati  che  non  siano  in
possesso di uno  o  piu'  tra  i  requisiti  di  ammissione  indicati
all'art. 2 del presente bando. 
    3. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  Il  Direttore
generale della giustizia civile -  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia, puo' disporre  l'esclusione  dei  candidati  in  qualsiasi
momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei
requisiti di ammissione al concorso stesso  nonche'  per  la  mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 
    L'eventuale   esclusione   dal   concorso    verra'    comunicata
all'interessato con provvedimento motivato.