Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    Alle   operazioni   concorsuali   sovrintende   la    Commissione
esaminatrice  che,  costituita  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  166,  come  modificato  dall'art.  66
della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  sara'  nominata,  almeno  dieci
giorni  prima  dell'inizio  delle  prove  d'esame,  con  decreto  del
Ministro della giustizia.