Art. 7 
 
 
                        Diario prove scritte 
 
 
    1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio  delle
stesse, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale -  4ยช  Serie
speciale del 6 maggio 2011. 
    2. In detta Gazzetta si dara' comunicazione di  eventuali  rinvii
di quanto previsto al comma precedente. 
    3.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni: 
      a) identificazione personale; 
      b) ritiro della tessera di ammissione; 
      c) consegna  dei  testi  di  consultazione  per  la  preventiva
verifica da parte della Commissione. 
    Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e  nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in  una
successiva, in caso di rinvio. 
    5. Non sono, in ogni  caso,  accettati  i  testi  presentati  nei
giorni delle prove scritte. 
    6. A termini dell'art. 18, secondo comma, del  regio  decreto  14
novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione,  in  sede  di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei  decreti.  E'
altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana. 
    7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il
cognome,  il  nome  e  la  data  di  nascita  del  candidato  cui  si
riferiscono. 
    8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non  consentiti
dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note,
commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi  da
quelli  relativi  a  fonti   normative.   Sono   esclusi,   altresi',
manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi  consentiti  sopra
indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da  quelle
di comune consultazione. E' consentita la consultazione di  fotocopie
della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi. 
    9.   Per   i   candidati   affetti   da   patologie   limitatrici
dell'autonomia che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione al  concorso,  ovvero  successivamente,  nel  caso  di
patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa,
la Commissione, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, oltre che autorizzare l'assistenza  nella  compilazione
degli elaborati di personale dell'Amministrazione, puo' aumentare  il
tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove. 
    10. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione  di
cui al precedente comma 4 b), devono presentare la carta di identita'
ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un  valido
documento  di  identificazione,   con   fotografia,   rilasciata   da
un'autorita' dello Stato. 
    11. I predetti documenti di  identificazione  devono  recare,  in
ogni caso, l'effigie del candidato. 
    12. Prima delle prove scritte e  di  quella  orale,  i  candidati
devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei
documenti di cui al comma 10 e la tessera di  ammissione,  rilasciata
all'atto dell'identificazione.