Art. 7 Diario prove scritte 1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช Serie speciale del 6 maggio 2011. 2. In detta Gazzetta si dara' comunicazione di eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente. 3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni: a) identificazione personale; b) ritiro della tessera di ammissione; c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della Commissione. Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei giorni ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in una successiva, in caso di rinvio. 5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove scritte. 6. A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E' altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana. 7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono. 8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono esclusi, altresi', manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi. 9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero successivamente, nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, la Commissione, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che autorizzare l'assistenza nella compilazione degli elaborati di personale dell'Amministrazione, puo' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove. 10. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui al precedente comma 4 b), devono presentare la carta di identita' ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da un'autorita' dello Stato. 11. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effigie del candidato. 12. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 10 e la tessera di ammissione, rilasciata all'atto dell'identificazione.