Art. 8 
 
 
                             Esame orale 
 
 
    1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per  i
quali la Commissione, ultimata la lettura dei tre  elaborati,  ne  ha
deliberato   l'idoneita'.   Il   giudizio   di   idoneita'   comporta
l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle
tre prove scritte. 
    2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero ai sensi dell'art.  23,  comma  3,  del  regio  decreto  14
novembre 1926, n. 1953 ed e' da tale data che decorreranno i  termini
di cui all'art.21, comma 1, della legge 6  dicembre  1971,  n.  1034,
come modificato dall'art. l della legge 21 luglio 2000, n. 205. 
    3. L'esame orale si intende  superato  se  il  concorrente  avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie. 
    4. Il voto  complessivo  assegnato  ai  concorrenti  che  avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e  siano
stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame,
e'  aumentato   di   due   punti   per   ciascuna   delle   idoneita'
precedentemente conseguite. Tale aumento  viene  applicato  sul  voto
complessivo delle prove scritte o sul voto  complessivo  delle  prove
orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro. 
    5. Il diritto di precedenza  stabilito  nell'art.  26  del  regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato il predetto
aumento e solo in confronto ai concorrenti cui sia  stato  attribuito
il medesimo aumento. 
    6.  Sono  dichiarati  idonei  coloro   che   avranno   conseguito
nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di  duecentodieci
punti su trecento.