Art. 14 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera d). 
    2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. Quelli che riportano  un  punteggio
inferiore a 10 ventesimi sono considerati esclusi dal concorso. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  26
maggio 2011, con avviso disponibile sul sito  internet  www.gdf.it  o
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati e dalla data di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    6.  I  candidati  non  appartenenti  alla  Guardia  di   finanza,
risultati  idonei  alla  prova  scritta,   senza   attendere   alcuna
convocazione,  sono  tenuti   a   presentarsi   per   l'effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il  calendario
e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5. 
    7. Avverso l'esclusione  di  cui  al  comma  4,  gli  interessati
possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.