Art. 14 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera d). 2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad ogni elaborato un punto di merito da zero a venti ventesimi. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di 10 ventesimi. Quelli che riportano un punteggio inferiore a 10 ventesimi sono considerati esclusi dal concorso. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 26 maggio 2011, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 6. I candidati non appartenenti alla Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5. 7. Avverso l'esclusione di cui al comma 4, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.