Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, in Roma. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento  e',  immediatamente,  comunicato  all'interessato,   il
quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente,  chiedere  di
essere ammesso a visita medica di revisione, fatta  eccezione  per  i
requisiti di cui all'art. 16, commi 7,  12  e  13.  La  richiesta  di
ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata  al
presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione  di  non  idoneita'.   Eventuali   istanze   presentate
successivamente sono ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione  e'  effettuata  non  prima  del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione  di  non  idoneita'
alla visita medica di primo accertamento. 
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di  inidoneita'  della  sottocommissione
per la visita medica di primo accertamento. 
    6. Il candidato risultato assente alla  visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e'  escluso
dal concorso. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.