Art. 16 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che  rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,
n.  155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di   rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a  giorni  60,  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c)  certificazione  recante  l'esito  del  dosaggio  delle  IgE
totali. 
    La positivita' agli accertamenti di cui  alle  lettere  a)  e  b)
comporta l'esclusione dal concorso. 
    La positivita' all'accertamento di cui alla lettera  c)  comporta
la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e  di  laboratorio
di cui al comma 16. 
    3.  In  sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,   i
candidati devono, altresi', produrre un  certificato  (fac-simile  in
allegato 3), rilasciato dal medico di  fiducia  di  cui  all'art.  25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: 
      a) lo stato di buona salute; 
      b) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di cui  ai  commi  2,
lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del  candidato
alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se  non
presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal  Centro
di Reclutamento. 
    5. La mancata presentazione, in sede di visita  medica  di  primo
accertamento, del certificato relativo all'esito del  dosaggio  delle
IgE totali, di cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione  dal
concorso. 
    6. I candidati sono sottoposti a visita: 
      a) neurologica; 
      b) psichiatrica; 
      c) otorinolaringoiatrica; 
      d) oculistica; 
      e) odontostomatologica; 
      f) ginecologica. 
    7.  I  candidati,  all'atto  della   visita   medica   di   primo
accertamento, devono, comunque, avere: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
        1)  per  i  candidati  che  concorrono  per  il   contingente
ordinario: 
          uguale o superiore a complessivi 16/10 e  non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; 
          campo visivo e motilita' oculare normali; 
          visione binoculare; 
          senso cromatico normale alle matassine colorate; 
        2) per i candidati che concorrono per il contingente di  mare
per la specializzazione: 
          «nocchiere abilitato al comando»: acutezza visiva uguale  o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che
vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali;
senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
          «tecnico di macchine»:  visus  corretto  10/10  in  ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 D per la
miopia, 3 D per l'ipermetropia, 1 D per l'astigmatismo  di  qualsiasi
segno ed asse; la correzione totale non dovra' comunque superare 3  D
per  l'astigmatismo  miopico  composto,  3   D   per   l'astigmatismo
ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1 D, 3  D
per l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 D,  2
D per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare; 
          «tecnico dei sistemi  elettronici  di  comunicazione  e  di
scoperta»: visus naturale 10/10 in ciascun  occhio.  Senso  cromatico
normale alle tavole pseudoisocromatiche. 
    8. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    9. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    10. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
      a) per il contingente ordinario e per il  contingente  di  mare
per le specializzazioni «nocchiere abilitato al comando»  e  «tecnico
di macchine»: 
        1) monolaterale: 35 dB; 
        2) bilaterale: P.P.T. 20%; 
      b) per il contingente di mare per la specializzazione  «tecnico
dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta»: 
        1) monolaterale: 24 dB; 
        2) bilaterale: P.P.T. 10%. 
    12. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    13. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    14. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
      a) dell'urina ed ematochimici; 
      b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
      c) test psico-clinici. 
    16. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso. 
    17. I candidati che non raggiungono i  requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e  13,  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    18. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
    19. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza, di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    20. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali candidate sono, pertanto: 
      a)  ammesse,  con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali; 
      b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art.  3,  comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di  temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 10 ottobre 2011. 
    21. I candidati che, alla  data  del  31  maggio  2011,  prestano
servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti  alla
visita medica.