Art. 19 
 
 
                          Prove facoltative 
 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 18, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu' lingue
estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5. 
    2. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo, che  ha
chiesto di partecipare per i posti riservati di cui all'art. 1, comma
2, lettera a), puo' richiedere di sostenere  l'esame  facoltativo  di
lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo
stesso puo' essere assistito, sul  posto,  da  personale  qualificato
conoscitore  della  lingua  tedesca,  per  ottenere   i   chiarimenti
necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 
    3.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), integrate  a
norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo. 
    4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la  prova  scritta  che
per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente,  che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso  tra  i
10 e venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale
di merito la maggiorazione di cui all'art. 21, comma 3, lettera a). 
    5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 18, e'  sottoposto  alla  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5. 
    6. Analogamente a quanto previsto al comma  2,  il  candidato  in
possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto di partecipare
per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2,  lettera  a),  puo'
essere assistito, nel corso della  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica, da personale qualificato conoscitore  della  lingua
tedesca, per ottenere i  chiarimenti  necessari  sulle  modalita'  di
esecuzione della stessa. 
    7.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), integrate  a
norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo. 
    8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che  riporta  un  voto
compreso tra i 10  e  20  ventesimi,  consegue  nel  punteggio  della
graduatoria finale di merito la maggiorazione  di  cui  all'art.  21,
comma 3, lettera b). 
    9. Prima dell'effettuazione delle prove  facoltative  di  cui  al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.