Art. 22 
 
 
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei  vincitori  del
                              concorso 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
di cui all'art. 1, comma 9, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi al corso di formazione in qualita'  di  allievi  marescialli,
previo superamento (solo per  i  non  appartenenti  al  Corpo)  della
visita medica di incorporamento, alla  quale  sono  sottoposti  prima
della firma dell'atto di arruolamento,  da  parte  del  Dirigente  il
Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti,  al  fine
di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. Il corso di formazione ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due  anni
accademici. 
    3. Entro venti giorni dall'inizio del corso,  con  determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori  del  concorso
altri  concorrenti  idonei   nell'ordine   delle   graduatorie,   per
ricoprire: 
      a) i posti resisi,  comunque,  disponibili  tra  i  concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori; 
      b) altri posti, nel limite di  un  decimo  di  quelli  messi  a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui  gli  aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo. 
    4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura e spese del
Corpo, a un corso di laurea individuato dal  Comando  Generale  della
Guardia di Finanza. Pertanto, gli stessi  non  dovranno  trovarsi  in
situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'. 
    5. Gli ufficiali di complemento e i  militari  in  congedo  della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo  delle  altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 
    6. Ai sensi dell'art. 43, comma 7,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad  analoghi  e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 
    7. Il Comando Generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 6, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione. 
    8. Per i soli candidati non appartenenti al  Corpo,  l'ammissione
al  corso  di  formazione  di  cui  al  comma  7  e'  subordinata  al
superamento  della  visita  medica  di   incorporamento,   cui   sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a  cura  del
Dirigente  il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti  della  Guardia  di   finanza.   Quest'ultimo,   nello
svolgimento dei propri  lavori,  si  avvarra'  del  supporto  tecnico
nonche'  delle  strutture  del  Centro  di  Reclutamento  -   Ufficio
Sanitario,  reiterando,  al  fine  di  verificare   il   mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti  gli  accertamenti
previsti dall'art. 16. 
    9. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento per essere
sottoposti alla visita medica di cui al comma 8, devono presentare  i
certificati ed il test (se di sesso femminile) previsti all'art.  16,
secondo le modalita' all'uopo stabilite. 
    10.  I  provvedimenti  con  i  quali  il  Dirigente  il  Servizio
Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta,  ai  sensi
del presente articolo, la non idoneita'  psico-fisica  dei  candidati
devono essere notificati agli interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo  il
termine di cui all'art. 2, primo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.