Art. 24 
 
 
               Spese per la partecipazione al concorso 
         e concessione della licenza straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari  per
i giorni strettamente necessari. La rimanente  licenza  straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere  concessa,
per la preparazione  agli  esami  orali,  solo  a  coloro  che  hanno
conseguito il  giudizio  di  idoneita'  alla  prova  scritta.  Per  i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza,  sono  computate  ai  fini  del  calcolo  dei
periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto  il  rinvio  d'autorita'  dal  corso  stesso,   secondo   le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. 
    I militari, che nello stesso anno avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
tetto massimo di 45 giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre
1993, n.  537),  possono,  invece,  fruire  della  anzidetta  licenza
soltanto per la  parte  residua  fino  alla  concorrenza  dei  citati
quarantacinque giorni. Qualora il concorrente non  si  presenti  alla
prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la  licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita,  alla  licenza  ordinaria
dell'anno successivo. 
    4.  La  partecipazione  alle  prove   concorsuali   deve   essere
comprovata  da  apposito  attestato   rilasciato   dalla   competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza. 
    5. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza  per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.