Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione va  presentata,  possibilmente  a
mano, oppure inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,
al Comando Provinciale della Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro  trenta
giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  presente  bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale. 
    2. Per i residenti in  Valle  d'Aosta,  la  domanda  deve  essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui  al  comma  1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza. 
    3. I militari alle armi (esclusi gli appartenenti al Corpo  della
guardia di finanza) devono presentare la domanda, entro il termine  e
con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per  il
luogo di residenza. 
    4. I cittadini italiani residenti all'estero  devono  inviare  la
domanda di partecipazione  direttamente  al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34  -
00181 Roma/Appio. 
    5. La domanda deve  essere  redatta  esclusivamente  su  apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato  1)
e disponibile presso tutti i  reparti  del  Corpo  nonche'  sul  sito
internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 
    6. Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui  al  comma  1.  A  tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio  postale  accettante.  Le
domande spedite non a mezzo di raccomandata sono  accettate  soltanto
se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine. 
    7. Le domande di partecipazione al concorso  che,  pur  inoltrate
nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale,  sono
archiviate. Nelle more, i candidati sono  ammessi  con  riserva  alla
procedura concorsuale. 
    8. Per i  militari  della  Guardia  di  finanza,  la  domanda  di
partecipazione al concorso, redatta  in  carta  semplice  secondo  il
modello  di  domanda  (fac-simile  in  allegato   2),   deve   essere
indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al reparto da  cui
il militare direttamente dipende per l'impiego  (per  i  militari  in
forza al Comando Generale, le domande  devono  essere  presentate  al
Quartier Generale), entro trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 
    9. Il reparto che riceve le domande di cui al comma 8 vi  appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione  a
protocollo. 
    10. Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a  quello
di scadenza del termine ultimo previsto per  la  presentazione  delle
stesse, al: 
      a) Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale
in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla
sede; 
      b) Quartier Generale, relativamente al personale  in  forza  al
Centro Logistico; 
      c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli  Istituti  di
Istruzione, relativamente al personale in forza  all'Ispettorato  per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; 
      d)  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo   dei   Reparti
Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei  Reparti
Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; 
      e) Comando Logistico Aeronavale, relativamente al personale  in
forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai  reparti  da  quest'ultimo
dipendenti. 
    11. I reparti di cui al comma 10, attestata la regolarita'  e  la
completezza delle  domande  ricevute  (incluse  quelle  prodotte  dal
personale direttamente dipendente), le inviano,  entro  dieci  giorni
dalla scadenza  del  termine  previsto  per  la  loro  presentazione,
unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti, al  Centro  di
Reclutamento. 
    12.   I   predetti   reparti   devono,    altresi',    comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento  eventuali  situazioni  che
possano comportare la perdita di  uno  dei  prescritti  requisiti  da
parte dei partecipanti al concorso. 
    13.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  prodotte  nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune  delle
dichiarazioni prescritte all'art. 4, sono restituite agli interessati
per essere successivamente  regolarizzate  ovvero  integrate  con  le
dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio  di
5   giorni   dal    momento    della    restituzione    dell'istanza.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo,  di  rispettare  il  predetto
termine, comporta l'archiviazione dell'istanza. 
    14.  Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate. 
    15. Alle incombenze di cui ai commi 13 e 14 provvedono: 
      a) per gli appartenenti al Corpo, i reparti di cui al comma 10; 
      b) per  tutti  gli  altri  candidati,  il  Comando  Provinciale
competente (Comando Regionale, per i  residenti  in  Valle  d'Aosta),
ovvero il Centro di Reclutamento della  Guardia  di  finanza,  per  i
residenti all'estero. 
    16. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi  del
presente articolo, sono  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato  della
Guardia di finanza dal quale  dipende  il  reparto  che  ha  disposto
l'archiviazione (se l'archiviazione e' stata  disposta  dal  Quartier
Generale, il ricorso deve essere proposto al Capo di  Stato  Maggiore
del  Comando  Generale  della  Guardia  di   finanza),   ex   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art.
2, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    17.   L'Amministrazione   non   si   assume,   inoltre,    alcuna
responsabilita' per la mancata  ricezione  delle  domande,  dovuta  a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa. 
    18. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per un  solo
contingente.  Per  il  contingente  di   mare,   e'   consentita   la
partecipazione per una sola specializzazione. In ogni caso, la scelta
non e' modificabile oltre il termine di cui al comma 1.