Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, i reparti di cui all'art. 3, comma 10, provvedono ad inviare al Centro di Reclutamento, entro i termini stabiliti da quest'ultimo, copia autenticata degli atti matricolari dei militari interessati (aggiornati alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1) e il giudizio di merito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla predetta data di scadenza. Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico Matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i dati direttamente da tale documento. 2. La documentazione caratteristica dei militari del Corpo deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Nei confronti dei candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 12, il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, provvedono a richiedere, secondo le modalita' definite dallo stesso Centro di Reclutamento, i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) dichiarazione del casellario giudiziale. 4. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono presentare direttamente o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della prova stessa, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 21. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine comporta l'archiviazione della documentazione inviata. 5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art. 21, devono presentare o far pervenire ai reparti di cui al comma 3, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso: a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune, per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva; b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare; c) domanda diretta al Ministero della difesa, con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 6. I vincitori del concorso devono consegnare, all'atto della presentazione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l'inizio del corso di formazione, il diploma in originale ovvero la copia autentica del certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, in conformita' all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di studio deve, comunque, essere fatto pervenire alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti, entro il termine comunicato dallo stesso Istituto. In caso di documentato impedimento, il vincitore del concorso deve presentare, entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi dell'art. 199, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 7. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'. 8. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), devono, inoltre, far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, l'attestato di cui alla predetta lettera a). 9. Il documento di cui al comma 5, lettera b), deve essere di data posteriore a quella di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale. 10. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 11. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione. 12. Il Centro di Reclutamento impartira' disposizioni circa le modalita' e i termini di invio, da parte dei reparti del Corpo interessati, delle domande di partecipazione al concorso e della documentazione di cui al presente articolo.