Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  i
reparti di cui all'art. 3, comma 10, provvedono ad inviare al  Centro
di Reclutamento, entro i termini  stabiliti  da  quest'ultimo,  copia
autenticata  degli  atti   matricolari   dei   militari   interessati
(aggiornati alla data di scadenza del  termine  di  cui  all'art.  3,
comma 1) e il giudizio di merito di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
a), punto 3), riferito alla predetta data di scadenza. Per i militari
nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di  sostituzione   della
documentazione  cartacea  con  il   «Documento   Unico   Matricolare»
(D.U.M.),   la   competente   sottocommissione   rilevera'   i   dati
direttamente da tale documento. 
    2. La documentazione caratteristica dei militari del  Corpo  deve
essere chiusa alla data di scadenza del termine per la  presentazione
della domanda di partecipazione. 
    3. Nei confronti dei candidati che non  prestano  servizio  nella
Guardia di finanza,  risultati  idonei  alla  prova  scritta  di  cui
all'art.  12,  il  Comando  Provinciale  della  Guardia  di   finanza
competente (ovvero il  locale  Comando  Regionale  della  Guardia  di
finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  il   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza, per  i  residenti  all'estero,
provvedono a richiedere, secondo le modalita' definite  dallo  stesso
Centro di Reclutamento, i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    4.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  devono
presentare direttamente o far pervenire, a mezzo di raccomandata  con
avviso di ricevimento, al Centro di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione  allievi  marescialli,  via  della
Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, entro venti giorni
dalla  data  di  pubblicazione  dell'esito  della  prova  stessa,   i
certificati rilasciati dalle competenti autorita' su  carta  semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i
titoli  preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio,  tra  quelli
elencati nell'art.  21.  A  tal  fine,  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio  postale  accettante.  L'impossibilita',  per  qualsiasi
motivo, di rispettare il predetto  termine  comporta  l'archiviazione
della documentazione inviata. 
    5. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
21, devono presentare o far pervenire ai reparti di cui al comma 3, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
dell'esito del concorso: 
      a) se di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo  illimitato
provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato  dal  Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva; 
      b) copia autenticata dello stato di servizio o  del  foglio  di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro  che  abbiano
prestato o prestino servizio militare; 
      c) domanda diretta  al  Ministero  della  difesa,  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata,   ufficiale   delle   forze   di
completamento, maresciallo o  sergente,  chiede  di  rinunciarvi  per
conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti  della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 
    6. I vincitori del concorso  devono  consegnare,  all'atto  della
presentazione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l'inizio del
corso  di  formazione,  il  diploma  in  originale  ovvero  la  copia
autentica del certificato attestante il conseguimento del  titolo  di
studio, in conformita' all'art. 18 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo  originale  di  studio
deve, comunque,  essere  fatto  pervenire  alla  Scuola  Ispettori  e
Sovrintendenti, entro il termine comunicato dallo stesso Istituto. In
caso di documentato  impedimento,  il  vincitore  del  concorso  deve
presentare, entro lo stesso termine, un  certificato  sostitutivo  ai
sensi dell'art. 199, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297. 
    7. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'. 
    8. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettera a), devono, inoltre, far pervenire al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, via della  Batteria  di  Porta
Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, a pena di  decadenza,  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  comunicazione   dell'esito   del   concorso,
l'attestato di cui alla predetta lettera a). 
    9. Il documento di cui al comma 5, lettera  b),  deve  essere  di
data  posteriore   a   quella   di   pubblicazione   della   presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    10. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche  se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,  entro  il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    11. I documenti, incompleti o affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione. 
    12. Il Centro di Reclutamento impartira'  disposizioni  circa  le
modalita' e i termini di  invio,  da  parte  dei  reparti  del  Corpo
interessati, delle domande di  partecipazione  al  concorso  e  della
documentazione di cui al presente articolo.