Art. 9 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente  della
commissione giudicatrice, sulla  base  del  giudizio  espresso  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.