Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria  superiore  di  geometra  conseguito
presso  un  Istituto  Tecnico  per  geometri  statale,  paritario   o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
      A -  completato  un  periodo  di  pratica  biennale  presso  un
geometra,  un  architetto  o  un  ingegnere  civile,   iscritti   nei
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 2, comma
2, legge n. 75/1985); 
      B  -  completato  almeno  cinque  anni  di  attivita'   tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno  studio  tecnico  professionale
(art. 2, comma 2, legge n. 75/1985); 
      C - frequentato, con esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro  semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma  3,
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001).  I  Collegi
provinciali  dei  geometri  accertano  la  sussistenza  della   detta
coerenza, da valutare in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
      A - diplomi universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A); 
      B - lauree, comprensive di un tirocinio di  sei  mesi,  di  cui
alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001). 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita',  gli
Istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).