Art. 9 Prove di esame 1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nella tabella B allegata. 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi (art. 12, comma 1, Regolamento). 4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (allegato A Regolamento). 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (art. 12, comma 8, Regolamento).