Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati   devono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive  sedi  di  esame  nei
giorni  e  nell'ora  indicati  per   lo   svolgimento   delle   prove
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami hanno  carattere  specificatamente  professionale  e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova  orale.  Gli
argomenti che possono formare  oggetto  delle  prove  di  esame  sono
indicati nella tabella B allegata. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle  due  prove  scritto-grafiche  viene  indicato  in   calce   ai
rispettivi temi (art. 12, comma 1, Regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (allegato A Regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
I candidati che,  per  comprovati  e  documentati  motivi  sottoposti
tempestivamente alla valutazione  discrezionale  e  definitiva  della
Commissione esaminatrice, non siano in grado di  sostenere  la  prova
orale nel giorno stabilito possono dalla  Commissione  stessa  essere
riconvocati in altra data solo a condizione che non si  determini  un
prolungamento del previsto calendario di esami  (art.  12,  comma  8,
Regolamento).