Art. 10 Graduatoria 1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a) redigera' la graduatoria di merito sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente, cosi' come previsto dal precedente art. 9. La commissione stessa redigera', altresi', l'elenco dei concorrenti risultati inidonei. 2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente piu' giovane d'eta'. 3. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare e pubblicata nel giornale ufficiale della difesa, consultabile sui siti www.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. La pubblicazione avra' valore di notifica.