Art. 10 
 
                             Graduatoria 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma  1,  lettera
a) redigera' la graduatoria di merito sulla base del punteggio totale
ottenuto da ciascun concorrente, cosi' come previsto  dal  precedente
art. 9. La  commissione  stessa  redigera',  altresi',  l'elenco  dei
concorrenti risultati inidonei. 
    2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art.  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni ed integrazioni. In caso  di  ulteriore  parita'  sara'
data precedenza al concorrente piu' giovane d'eta'. 
    3.  La  graduatoria  di  merito  sara'  approvata   con   decreto
dirigenziale adottato  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare  e  pubblicata  nel   giornale   ufficiale   della   difesa,
consultabile sui siti www.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale -  4ยช  serie
speciale. La pubblicazione avra' valore di notifica.