Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata, saranno  nominate,  su  proposta  della
Forza armata, le seguenti commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per l'accertamento dell'efficienza operativa. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   colonnello,
presidente; 
      b)   due    ufficiali    superiori    o    dipendenti    civili
dell'Amministrazione  della  difesa  appartenenti  alla  terza   area
funzionale, membri; 
      c)   due    ufficiali    inferiori    o    dipendenti    civili
dell'Amministrazione  della  difesa  appartenenti  alla  terza   area
funzionale, membri; 
      d)    un    ufficiale    inferiore    o    dipendente    civile
dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente  alla  terza   area
funzionale, segretario. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a) un colonnello medico, presidente; 
      b) due ufficiali superiori medici, membri. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non  inferiore  a  tenente  colonnello
delle  armi   di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,   genio   e
trasmissioni, presidente; 
      b) un ufficiale psicologo, membro; 
      c) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; 
      d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione di cui precedente comma  1,  lettera  d)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale superiore, presidente; 
      b) quattro  ufficiali,  di  grado  non  inferiore  a  capitano,
qualificati istruttore militare di educazione fisica, membri.