Art. 6 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate, su proposta della Forza armata, le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali; d) commissione per l'accertamento dell'efficienza operativa. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori o dipendenti civili dell'Amministrazione della difesa appartenenti alla terza area funzionale, membri; c) due ufficiali inferiori o dipendenti civili dell'Amministrazione della difesa appartenenti alla terza area funzionale, membri; d) un ufficiale inferiore o dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un colonnello medico, presidente; b) due ufficiali superiori medici, membri. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente; b) un ufficiale psicologo, membro; c) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 5. La commissione di cui precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale superiore, presidente; b) quattro ufficiali, di grado non inferiore a capitano, qualificati istruttore militare di educazione fisica, membri.