Art. 9 Valutazione dei titoli 1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a) provvedera', per ciascun concorrente, alla valutazione dei titoli di merito indicati nell'allegato L al presente decreto, assegnando il relativo punteggio. 2. Saranno ritenuti validi solo i titoli conseguiti nel corso del servizio prestato quale volontario in ferma breve, anche in eventuale rafferma/trattenimento, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 3. Il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente sara' determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascuno dei suddetti titoli. 4. Saranno giudicati idonei al servizio permanente coloro che riporteranno un punteggio totale positivo. I concorrenti inidonei saranno esclusi dal concorso.