Art. 9 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma  1,  lettera
a) provvedera', per ciascun concorrente, alla valutazione dei  titoli
di merito indicati nell'allegato L al presente decreto, assegnando il
relativo punteggio. 
    2. Saranno ritenuti validi solo i titoli conseguiti nel corso del
servizio prestato quale volontario in ferma breve, anche in eventuale
rafferma/trattenimento, posseduti alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    3. Il punteggio totale conseguito da  ciascun  concorrente  sara'
determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per  ciascuno
dei suddetti titoli. 
    4. Saranno giudicati idonei al  servizio  permanente  coloro  che
riporteranno un punteggio totale  positivo.  I  concorrenti  inidonei
saranno esclusi dal concorso.