Art. 10 
 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  provvede  a
compilare la graduatoria di merito  e  ad  inviarla  alla  DGPM,  che
l'approvera' con decreto dirigenziale. 
    2. Le graduatorie  sono  valide  12  mesi  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferme  restando  le  previsioni  degli
articoli 11 e 12. 
    3. Per  ogni  blocco,  la  graduatoria  di  merito  del  presente
articolo sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.