Art. 16 
 
 
     Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia 
ad ordinamento militare e civile e del  Corpo  militare  della  croce
                                rossa 
 
 
    1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare
della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari  in  rafferma
annuale e a quelli a cui e' stato  prolungato  il  periodo  di  ferma
annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati
dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa.