Art. 7 
 
 
                Selezione dei candidati da ammettere 
                alla valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio conseguito nel diploma di  istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi: 
    a) ottimo: 4 punti; 
    b) distinto: 3 punti; 
    c) buono: 2 punti; 
    d) sufficiente: 1 punto. 
    Nel caso di voto  espresso  in  decimi:  al  giudizio  di  ottimo
corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di  distinto
corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto
di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10. 
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati  numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 2.400; 2° blocco: 2.400; 3°
blocco: 2.400. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  preferito  il  candidato
piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere
alla valutazione dei titoli  di  merito  sara'  pubblicata  sul  sito
www.persomil.difesa.it.