Art. 10 
 
 
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a  parita'  di  merito  e
                               titoli 
 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche,  a  parita'
di merito, sono preferiti: 
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    4. i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    5. gli orfani di guerra; 
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7. gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    8. i feriti in combattimento; 
    9. gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    10.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12. i figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico o privato; 
    16.  coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
    17. coloro che abbiano prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia; 
    18. i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    19. gli invalidi e i mutilati civili; 
    20. i militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
    a. dal numero dei figli a carico; 
    b. dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
    c. dalla minore eta'.