Art. 3 Domanda di ammissione, termine per la presentazione e modalita' La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata o spedita entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - , «Concorsi ed esami». La domanda telematica di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l'apposito modulo disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni. La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. Il modulo e' disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo. Dopo aver completato la procedura di inserimento dei dati ed inviato il modulo, il sistema informatico notifica l'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file ("ricevuta in formato pdf") che contiene il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, attribuito dal sistema; tale codice deve essere stampato e conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la partecipazione alle prove scritte. Il candidato deve stampare la domanda (contenuta nel file "domanda in formato pdf"), firmarla e recarsi entro il termine di scadenza del bando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario e' residente, per la validazione a cura del funzionario preposto; in alternativa, puo', entro lo stesso termine, spedire la domanda, debitamente firmata, alla Procura suddetta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande presentate per la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quanto inserito telematicamente. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel comma precedente. I candidati residenti all'estero possono presentare o spedire la domanda all'autorita' consolare competente o alla Procura della Repubblica di Roma; i candidati aventi temporaneamente dimora fuori del territorio dello Stato, possono presentare o spedire la domanda alla Procura di residenza. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 1. il proprio cognome e nome; 2. la data e il luogo di nascita; 3. il codice fiscale; 4. di essere cittadini italiani; 5. di avere l'esercizio dei diritti civili; 6. di essere di condotta incensurabile; 7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari; 10. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui aspirano; 13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria; 14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); 15. i numeri telefonici di reperibilita'; 16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza (indicando, altresi', fax ed e.mail, se disponibili). In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza; 17. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento; 18. l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove e' stata conseguita e la data del conseguimento; 19. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera g, nn. 1 - 10; 20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco. In calce alla domanda l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi della normativa vigente. Alla domanda devono essere allegate le fotocopie di un documento di riconoscimento e del codice fiscale nonche' una fotografia formato tessera. Il fac-simile del modello di domanda e' allegato al presente decreto. Ogni cambiamento di indirizzo e/o di recapito deve essere comunicato per posta al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma, ovvero anche solo via fax (06/68897783). L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.