Art. 10 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Per ciascuna immissione le commissioni di  cui  al  precedente
articolo 6, comma 1, lettera a) redigono  le  graduatorie  di  merito
sulla base della somma dei punteggi ottenuti  dai  concorrenti  nella
selezione culturale e nella valutazione dei  titoli.  Per  la  Marina
militare sono redatte due distinte graduatorie di merito, una per  il
CEMM e una  per  le  CP,  in  relazione  alla  domanda  prodotta  dai
concorrenti. 
    2. Tali commissioni, in occasione della  redazione  delle  citate
graduatorie,  devono  attenersi  a  quanto  previsto  dal  precedente
articolo 1, comma 4 in materia di riserva dei posti messi a concorso. 
    3. A parita' di punteggio, e' data la precedenza  ai  concorrenti
in possesso dei  titoli  preferenziali  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni ed integrazioni. Tali titoli  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione prevista per ciascuna immissione.  In  caso
di ulteriore parita' e' data precedenza il concorrente  piu'  giovane
d'eta'. 
    4.  Le  graduatorie  di  merito  sono   approvate   con   decreti
dirigenziali adottati  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare. La graduatoria di merito relativa alla Marina  militare  e'
approvata con  decreto  interdirigenziale  adottato  dalla  Direzione
generale per  il  personale  militare  di  concerto  con  il  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto. 
    5.  Le  suddette  graduatorie  saranno  pubblicate  nel  giornale
ufficiale     della      difesa,      consultabile      nel      sito
www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. 
    Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione avra' valore di notifica.