Art. 10 Graduatorie di merito 1. Per ciascuna immissione le commissioni di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) redigono le graduatorie di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella selezione culturale e nella valutazione dei titoli. Per la Marina militare sono redatte due distinte graduatorie di merito, una per il CEMM e una per le CP, in relazione alla domanda prodotta dai concorrenti. 2. Tali commissioni, in occasione della redazione delle citate graduatorie, devono attenersi a quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 4 in materia di riserva dei posti messi a concorso. 3. A parita' di punteggio, e' data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore parita' e' data precedenza il concorrente piu' giovane d'eta'. 4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreti dirigenziali adottati dalla Direzione generale per il personale militare. La graduatoria di merito relativa alla Marina militare e' approvata con decreto interdirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 5. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel giornale ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione avra' valore di notifica.