Art. 11 
 
 
                          Posti non coperti 
 
 
    1. L'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze  di
Forza armata, si riserva nei tempi  da  essa  stabiliti  la  facolta'
insindacabile  di  ripianare,  in  tutto  o   in   parte,   i   posti
eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali per
ciascun blocco di immissione, esauriti i concorrenti  compresi  nella
relativa  graduatoria,  con  le  seguenti  procedure  in  ordine   di
priorita': 
    a) attingendo dai concorrenti idonei della  stessa  Forza  armata
non utilmente collocati nelle graduatorie della precedente immissione
di cui al presente bando; 
    b) incrementando il numero dei  posti  previsto,  per  la  stessa
Forza armata, per la successiva immissione; 
    c) attingendo, nella sola ultima immissione, dagli elenchi  degli
idonei  delle  altre  Forze  armate  non  utilmente  collocati  nelle
graduatorie di  tutte  le  immissioni,  secondo  l'ordine  di  merito
risultante dalla sola prova di selezione a carattere culturale di cui
al precedente articolo 7. 
    2. Fermo restando quanto previsto al comma 1,  eventuali  carenze
od esuberi nel CEMM  e  nelle  CP  possono  essere,  rispettivamente,
ripianati o ceduti prioritariamente nell'ambito delle graduatorie dei
due suddetti Corpi,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'allegato  C
(Marina militare) al presente bando.