Art. 12 Ammissione alla ferma prefissata quadriennale 1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 10, nonche' quelli nei confronti dei quali sono stati disposti eventuali ripianamenti, che hanno completato il servizio in qualita' di VFP 1 saranno convocati a cura della Direzione generale per il personale militare, nei tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza armata, presso gli enti all'uopo designati. 2. Con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare i vincitori sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale o gradi equivalenti, previa perdita del grado eventualmente rivestito. L'ammissione alla ferma quadriennale nella Marina militare e' approvata con decreto interdirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 3. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli enti designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i medesimi enti. 4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 1. La Direzione generale puo' differire la data della convocazione a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, per un periodo comunque non superiore a 15 giorni. 5. Gli idonei convocati, all'atto della presentazione presso gli enti all'uopo designati da ogni singola Forza armata, devono portare al seguito la carta d'identita' o un altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una amministrazione dello Stato, e il codice fiscale. 6. Gli idonei convocati rientranti nelle condizioni previste dal precedente articolo 1, comma 7 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con decorrenza giuridica dalla data di convocazione prevista per l'immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare ai fini dell'effettuazione delle relative prove selettive. 7. All'atto della presentazione i volontari provenienti dal congedo sono sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'ente/ Capo dell'infermeria di Corpo/ ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Se emergono possibili motivi di inidoneita', gli stessi sono immediatamente inviati presso la commissione medica ospedaliera competente per territorio, al fine di verificarne l'idoneita' quale VFP 4. Nel caso di giudizio di permanente inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a 20 giorni per infermita' non dipendente da causa di servizio, i concorrenti sono immediatamente esclusi dall'arruolamento con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. 8. I volontari in servizio, se nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione hanno subito un declassamento nel profilo sanitario non dipendente da causa di servizio che comporta l'inidoneita' all'impiego in servizio permanente e risultante da provvedimento medico - legale adottato secondo le normative vigenti per i militari in servizio, sono esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. 9. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 955 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei concorrenti che hanno subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica, i quali saranno ammessi nel ruolo dei volontari in ferma prefissata quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della causa di servizio.