Art. 14 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3^ Divisione per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alla amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo. 5. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali: a) i responsabili degli enti di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c); b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 6; c) i comandanti dei Centri di selezione e reclutamento nazionale di ciascuna Forza armata; d) il direttore della 3^ Divisione della Direzione generale per il personale militare.