Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) avere compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di eta'; d) statura non inferiore a m. 1,65, se concorrenti di sesso maschile, a m. 1,61, se concorrenti di sesso femminile e, limitatamente alla Marina militare, non superiore a m. 1,95; e) diploma di istruzione secondaria di primo grado; f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) aver tenuto condotta incensurabile; j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; k) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, ad eccezione del limite di eta', fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale. 3. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti al presente articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui al precedente articolo 1 saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle varie fasi del concorso.