Art. 4 Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio 1. I comandi/enti interessati alla ricezione delle domande dovranno attenersi alle modalita' stabilite nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando ed alle eventuali istruzioni tecniche impartite dalla Direzione generale per il personale militare con apposite circolari. 2. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato E al presente bando, deve essere compilato dal comando di corpo in ogni sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da trascrivere sul predetto modello E sono specificati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando, nel paragrafo relativo ai titoli e che i titoli relativi a servizio prestato, sanzioni disciplinari ed ultima documentazione caratteristica devono essere conseguiti nel corso del servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a: a) titolo di studio; b) missioni in territorio nazionale ed estero; c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; d) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni, sono validi anche se non conseguiti nel suddetto periodo quale VFP 1, purche', comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. Nell'eventualita' di collocamento in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale il comando di corpo e', comunque, tenuto a redigere l'estratto della documentazione di servizio di cui al precedente comma 2 sulla base della documentazione matricolare e caratteristica a tale data ancora disponibile. Il Dirigente del servizio sanitario/il Capo dell'infermeria di corpo/l'ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento e' tenuto, altresi', a redigere l'attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, cosi' come indicato, per i militari in servizio, negli allegati di Forza armata al presente bando. Il comando e', inoltre, tenuto a comunicare al volontario in congedo, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione presso i Centri di selezione che fosse pervenuta al comando, per i successivi accertamenti, nelle more di tale collocamento in congedo. 4. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti in servizio quali VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale devono consegnare l'estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualita' di VFP 1 e rilasciato all'atto del collocamento in congedo al comando/ente di appartenenza, che provvedera' al relativo inoltro con le modalita' indicate nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando. La mancata presentazione di detti estratti della documentazione di servizio comportera' la mancata valutazione dei relativi titoli. 5. Se il concorrente ritiene di essere in possesso di titoli valutabili ai sensi del successivo articolo 9, comma 5 non riportati nella documentazione di servizio e non immediatamente disponibili, potra', sotto forma di autocertificazione, utilizzando il citato modello in allegato F al presente bando, comunicarli al comando di corpo tenendo presente che, in questo caso, sara' assoggettato, da parte dell'ente di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se dal controllo di cui sopra emerge la mancata veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sara' segnalato alla competente Procura della Repubblica. 6. Il comando/ente di appartenenza dovra' comunicare alla Direzione generale per il personale militare i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, nonche' la dichiarazione del comando di corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste dal citato articolo 1, comma 7.