Art. 11 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
                       e adempimenti connessi 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  formera'  la
graduatoria di merito, con l'indicazione  del  punteggio  complessivo
conseguito da ogni candidato. 
    2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media  dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli
ed il voto ottenuto alla prova orale. 
    3. Ai  fini  della  compilazione  della  graduatoria  finale  del
concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a
tal fine invitati a far  pervenire  al  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio  III  -
Attivita' Concorsuali, via del Castro Pretorio n.  5  -  00185  Roma,
entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in  cui  hanno
ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il  possesso  dei
titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli
di precedenza e di preferenza nella nomina a  parita'  di  punteggio,
gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 
    4.  Per  motivi  di  efficienza  e  tempestivita'  dell'attivita'
amministrativa relativa alla pubblicazione della graduatoria ed  alla
dichiarazione dei vincitori, i documenti  che  saranno  presentati  o
perverranno dopo il  termine  stabilito  dal  comma  3  del  presente
articolo non saranno valutati, anche se siano stati spediti per posta
o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. 
    5. Con decreto  ministeriale,  riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento,  sara'  approvata  la  graduatoria  finale  e  verranno
dichiarati  i  vincitori  del  concorso.  Il  decreto  stesso   sara'
pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  del  personale  del  Ministero
dell'Interno e di tale pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i
termini, rispettivamente di giorni 60 per  eventuali  impugnative  al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai  sensi
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero di  giorni  120
per le impugnative al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.