Art. 11 Formazione della graduatoria e adempimenti connessi 1. Espletate le prove del concorso, la commissione formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato. 2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto ottenuto alla prova orale. 3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a tal fine invitati a far pervenire al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina a parita' di punteggio, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 4. Per motivi di efficienza e tempestivita' dell'attivita' amministrativa relativa alla pubblicazione della graduatoria ed alla dichiarazione dei vincitori, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal comma 3 del presente articolo non saranno valutati, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. 5. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Il decreto stesso sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i termini, rispettivamente di giorni 60 per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero di giorni 120 per le impugnative al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.