Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al  concorso  andra'  redatta,  a
pena di inammissibilita', sull'apposito modulo allegato  al  presente
bando, reperibile anche presso le Questure  o  all'interno  del  sito
internet  «www.poliziadistato.it»,   e   dovra'   essere   presentata
necessariamente alla Questura della provincia di residenza  entro  il
termine  perentorio  dei  trenta  giorni  successivi  alla  data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. La domanda  potra'  anche  essere  inviata  alla
Questura della provincia di residenza a  mezzo  di  raccomandata  con
avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine  fa  fede
il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale  accettante.  L'avviso  di
ricevimento dovra' esser conservato  dal  candidato  almeno  fino  al
giorno in cui sosterra' la prova scritta. 
    2. Qualora la domanda di partecipazione venga spedita a mezzo  di
raccomandata, andra' riportato sia sul tagliando  di  spedizione  che
sull'avviso di ricevimento il seguente Codice Concorso: ME20111. 
    3. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome di nascita; 
      b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) il comune italiano presso le cui liste elettorali  risultano
iscritti  ovvero  il  motivo  della  mancata   iscrizione   o   della
cancellazione dalle liste medesime; 
      e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne  penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; 
      f) la laurea posseduta con l'indicazione  del  voto  riportato,
della data del conseguimento e dell'universita' o istituto  che  l'ha
rilasciata; 
      g) il  possesso  dell'abilitazione  professionale  -  e,  nello
spazio riservato  alle  annotazioni  integrative,  la  data  del  suo
conseguimento con l'indicazione del voto riportato - nonche' l'ordine
professionale  al  quale  sono  iscritti  e  la  data  di  iscrizione
all'albo; 
      h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame di cui al successivo art. 9, comma 8, del presente  bando,  a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; 
      i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, nonche' la specificazione di non essere stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per  tale  motivo,  esser  stati
ammessi a prestare  servizio  militare  non  armato  ovvero  servizio
sostitutivo civile; 
      j) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause  dell'eventuale  risoluzione  di
precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    4. Le domande dovranno riportare il Codice  Concorso  di  cui  al
precedente comma 2,  nonche'  la  precisa  indicazione  del  recapito
presso  il  quale  si  desidera  che  l'Amministrazione  effettui  le
comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del
predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a  mezzo
di raccomandata indirizzata al Dipartimento della Pubblica  Sicurezza
- Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III  -  Attivita'
Concorsuali, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma. 
    5. I candidati che intendano concorrere ai  posti  riservati,  di
cui al precedente art. 1, comma 2,  dovranno  farne  richiesta  nella
domanda di partecipazione al concorso,  precisando  gli  estremi  del
titolo in base al quale concorrono a tali posti. 
    6. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
precedenza e preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
che s'intendano far valere. 
    Qualora non espressamente  dichiarati  nella  domanda  stessa,  i
medesimi titoli non  saranno  presi  in  considerazione  in  sede  di
formazione della graduatoria concorsuale. 
    7. I candidati dovranno indicare, altresi', a tergo della domanda
stessa, i titoli valutabili, tra quelli previsti dal successivo  art.
5,  che  intendano  far  valere  ai  fini  della  determinazione  del
punteggio di merito, elencandoli  singolarmente  e  specificando  per
ognuno di essi la data di conseguimento, nonche',  laddove  previsti,
la durata ed i voti o i giudizi  riportati.  I  titoli  non  indicati
nella domanda di partecipazione, anche se dichiarati successivamente,
non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. 
    8. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita',  la  propria
firma in calce alla domanda. 
    9. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per  il
caso  di  dispersione  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti   da
inesatte  od  incomplete  indicazioni  del  recapito  da  parte   dei
candidati  ovvero  dalla  mancata   o   tardiva   comunicazione   del
cambiamento del recapito  stesso,  ne'  per  gli  eventuali  disguidi
postali non imputabili a propria colpa.