Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un  colloquio.
Le prove scritte, per  ciascuna  delle  quali  i  candidati  hanno  a
disposizione un tempo massimo di otto  ore,  vertono  sulle  seguenti
materie: 
      a) patologia speciale medica; 
      b) patologia speciale chirurgica. 
    2. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    3.  E'  vietato  ai  concorrenti  portare  al  seguito  carta  da
scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di  qualsiasi  genere  nonche'
apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione
o  trasmissione  di  dati  ed  informazioni,  compresi   i   telefoni
cellulari. E' consentito loro, durante  lo  svolgimento  della  prova
scritta, consultare soltanto dizionari  linguistici  nonche'  codici,
leggi e decreti, senza richiami dottrinali o  giurisprudenziali,  che
siano  stati  preventivamente   presentati   all'atto   dell'ingresso
nell'aula degli esami e verificati da  componenti  della  commissione
esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi  in  cui  si  svolgono  le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci. 
    4. Il concorrente che contravviene alle  disposizioni  dei  commi
precedenti  o  comunque  abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte   lo
svolgimento del tema e' escluso dal concorso. 
    5. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che  nelle
prove  scritte  abbiano  conseguito  una  media  di  almeno   ventuno
trentesimi ed una votazione non inferiore a  diciotto  trentesimi  in
ciascuna di esse. La commissione non procede  all'esame  del  secondo
elaborato qualora abbia attribuito al primo  elaborato  un  punteggio
inferiore a diciotto trentesimi. 
    6. L'ammissione alla prova  orale,  con  l'indicazione  del  voto
riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al  candidato  almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della  prova
stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati  ad
inviare, entro il termine perentorio di venti giorni  dalla  data  di
notifica, la documentazione che comprova il possesso,  alla  data  di
scadenza   del   termine   di   presentazione   delle   domande    di
partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in  originale
o in copia autenticata, ovvero - fatta eccezione per le pubblicazioni
- la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto
di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
    7. La prova orale vertera', oltre che sulle materie  delle  prove
scritte, sulle seguenti altre materie: 
      a) semeiotica e clinica medica; 
      b) semeiotica e clinica chirurgica  con  nozioni  di  chirurgia
d'urgenza; 
      c) elementi di medicina legale e di antropologia criminale; 
      d)   elementi   di   medicina   del   lavoro    e    protezione
antinfortunistica; 
      e) elementi di igiene. 
    8. La prova orale sara' volta, altresi',  all'accertamento  della
conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle
indicate nel precedente art. 4, che consiste nella traduzione  di  un
testo senza l'ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonche'
all'accertamento del possesso di un  livello  elevato  di  conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei. 
    9. La prova orale si intendera'  superata  qualora  il  candidato
abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.