Art. 10 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui  all'art.  9,  i
concorrenti  giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura   della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) agli  accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale  di
selezione) volte a valutare oggettivamente il possesso dei  requisiti
e delle qualita' indispensabili all'espletamento  delle  mansioni  di
ufficiale in  servizio  permanente  dell'Arma  dei  carabinieri.  Gli
accertamenti  saranno  svolti   con   le   modalita'   definite   nel
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera  m)
del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti  sara'  considerato  rinunciatario  e
quindi escluso dal concorso,  salvo  quanto  riportato  nell'art.  9,
comma 1. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita' che verra' comunicato ai  concorrenti  seduta
stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. 
    4.  Tutti  i  concorrenti  nel  periodo  di  effettuazione  degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno  del  pranzo  a
carico  dell'Amministrazione  militare.  I  concorrenti  in  servizio
durante  lo  svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali  dovranno
indossare  l'uniforme,  fatta  eccezione   per   quelli   autorizzati
permanentemente a vestire l'abito civile.