Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Al  concorso,  di  cui  all'art.  1,  possono  partecipare  i
concorrenti  di  entrambi  i  sessi  appartenenti  alle   sottonotate
categorie: 
    a) ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei  carabinieri
in congedo che, alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio
di prima nomina; 
    b) ufficiali in ferma prefissata che, alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande  di  ammissione  al  concorso,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il
periodo di formazione; 
    c) ufficiali inferiori di complemento facenti parte  delle  forze
di completamento, per essere stati richiamati per esigenze  correlate
con  le  missioni  internazionali  ovvero  impegnati   in   attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli  ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente delle  disposizioni
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
    d) luogotenenti,  marescialli  aiutanti  sostituti  ufficiali  di
pubblica  sicurezza,  marescialli  capi  e  marescialli  ordinari  in
servizio permanente dell'Arma dei  carabinieri  che  hanno  riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non  inferiore  a  "superiore
alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. 
    2. Fermo restando quanto  indicato  nel  precedente  comma  1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno: 
    a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
    b) non aver superato il giorno di compimento del: 
    1) 40° anno di eta' ed aver compiuto il  26°  anno  di  eta',  se
appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d); 
    2) 34° anno di eta', se appartenenti alle  categorie  di  cui  al
precedente comma 1, lettere b) e c); 
    3) 32° anno di eta', se appartenenti alla  categoria  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a). 
    Non si applicano gli aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1, della legge 11 dicembre  1969,  n.
910 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Coloro che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di  studio
previsto in Italia, rilasciata da  un  ufficio  scolastico  regionale
nell'ambito provinciale di loro scelta; 
    d) godere dei diritti civili e politici; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da  precedente  arruolamento  volontario  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla   vita
militare,  ad  esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    g) non trovarsi in situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione
ovvero la  conservazione  dello  stato  di  ufficiale  dell'Arma  dei
carabinieri; 
    h) non essere stati sottoposti  a  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
    i) avere tenuto condotta incensurabile; 
    j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati,  negli
ultimi cinque  anni  di  servizio,  inidonei  all'avanzamento  ovvero
avervi rinunciato. 
    3. Il  conferimento  della  nomina  a  sottotenente  in  servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e',  inoltre,
subordinato all'astensione dei comportamenti  di  cui  all'art.  635,
comma 1, lettera 1), del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
nonche' al possesso: 
    a)  dell'idoneita'  psicofisica  ed  attitudinale   al   servizio
militare  quale  ufficiale  in  servizio  permanente  dell'Arma   dei
carabinieri da accertarsi con  le  modalita'  previste  dal  presente
decreto; 
    b)  dei  requisiti  di  moralita'  e   condotta   stabiliti   per
l'ammissione ai  concorsi  nella  magistratura  ordinaria,  ai  sensi
dell'art. 26, della legge 1° febbraio  1989,  n.  53,  da  accertarsi
d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4. I requisiti di partecipazione  devono  essere  posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma  2,
lettere b) e c) sino alla data di nomina a sottotenente  in  servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.