Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte ed orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti sanitari; c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; b) tre ufficiali superiori in servizio dell'Arma dei carabinieri, membri; c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte; d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale; e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; f) un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) due ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un ufficiale psicologo dell'Arma dei carabinieri, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale del citato Centro.