Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
    a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione,  per
le prove scritte ed orali, per la valutazione dei titoli di merito  e
per la formazione della graduatoria di merito; 
    b) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
    c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di cui  al  comma  1,  lettera  a)
sara' composta da: 
    a) un ufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri,  di  grado
non inferiore a generale di brigata, presidente; 
    b) tre ufficiali superiori in servizio dell'Arma dei carabinieri,
membri; 
    c) un docente o esperto di materie  letterarie,  membro  aggiunto
per le prove scritte; 
    d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la  prova
orale; 
    e) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    f) un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
di grado non inferiore a capitano ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui  al  comma
1, lettera b) sara' composta da: 
    a)  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, in servizio presso il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, presidente; 
    b) due ufficiali medici, in servizio presso il  Centro  nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a  parita'  di  grado,  il  meno  anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
comma 1, lettera c), sara' composta da: 
    a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non  inferiore
a tenente colonnello, in  servizio  presso  il  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, presidente; 
    b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
selettore attitudinale, in servizio presso  il  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membro; 
    c) un ufficiale psicologo dell'Arma dei carabinieri, in  servizio
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma  dei
carabinieri, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta    commissione    potra'    avvalersi    del     contributo
tecnico-specialistico di altro personale del citato Centro.