Art. 3 
 
 
    Le eventuali istanze di ricusazione  di  uno  o  piu'  componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati  devono  essere
presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana del presente decreto di nomina  della  commissione.  Decorso
tale termine, e comunque dopo l'insediamento della  commissione,  non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.